Non faccio a tempo a scrivere una battuta sul capitolo meno studiato del corso (quello sulla legislazione), ed ecco che Ughetta mi invia subito i suoi appunti relativi a questo argomento.
Regolamento CE 479/2008, dispone l’entrata in vigore del nuovo OCM Vino e definisce: “il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”
Il regolamento classifica:
– Vini a Denominazione di origine (DOP, IGP) sottoposti a disciplinare di produzione
– Vini senza Denominazione di Origine, nessun legame col territorio, nessun disciplinare
- Lgs. 61/2010, recepisce il Regolamento europeo e prevede l’utilizzo delle menzioni specifiche tradizionali: DOCG, DOC, IGT
Solo le DO posso prevedere le Sottozone
Il riconoscimento DOP e IGP è concesso dalla Commissione Agricoltura della Comunione Europea (previa conformità dello Stato membro); i vigneti devono essere iscritti nello schedario viticolo.
Il Disciplinare di produzione caratterizza i vini DOP e IGP e definisce i vincoli da rispettare nella produzione di ogni determinato vino, deve essere proposto con la domanda di Protezione e deve indicare:
– Delimitazione della zona
– Titolo alcolometrico volumico minimo, al consumo e potenziale
– Resa massima di uva e vino a ettaro
– Varietà di uve e loro percentuali
E altre informazioni su forme di allevamento, condizioni di produzione, caratteristiche dell’ambiente, periodo minimo di invecchiamento etc.
Menzioni e loro significato:
- Classico: vini non spumanti prodotti nella zona di origine più antica che possono avere una regolamentazione autonoma (es.: Chianti Classico)
- Riserva: vini sottoposti a invecchiamento, compreso affinamento, di almeno
× Due anni per i vini rossi
× Un anno per i vini bianchi
× Un anno per gli spumanti in autoclave
× Tre anni per gli spumanti metodo classico
× resa per ettaro inferiore del 10% o più
× titolo alcolometrico minimo potenziale delle uve > 0,5%
× titolo alcolometrico minimo totale dei vini > 0,5%
× non essere in consumo prima del 6/11 dell’anno di produzione
× non possono essere imbottigliati dopo il 31/12
× devono contenere almeno il 30% di vino da macerazione carbonica
× titolo alcolometrico minimo 11%, residuo zuccherino < 10 g/l
- Passito: da fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato
Indicazioni Obbligatorie:
– Categoria del prodotto (vino, vino liquoroso, vino spumante, vino frizzante ecc), omessa se presente la indicazione DO o IG o menzione tradizionale
– Espressione di DOP o IGP oppure DOCG o DOC o IGT
– Titolo alcolometrico volumico minimo (% volumica ± 0,5%)
– Origine e provenienza
– Annata delle uve (per DOP), se 85% uve stessa annata
– Imbottigliatore
– Importatore
– Tenore zuccherino per gli spumanti
– Presenza allergeni (anidride solforosa)
– Lotto di confezionamento
– Capacità del recipiente
Indicazioni Facoltative:
× Riferimenti ad altri operatori nella filiera
× Per i DO, termini riferiti all’azienda agricola
× Logo comunitario allergeni
× Annata delle uve (se 85% stessa vendemmia)
× Varietà delle uve
× Tenore zuccherino per non spumanti (secco < 4 g/l; abboccato 4 < zucch. < 12; amabile 12< zucch. < 45; dolce > 45 g/l)
× Indicazioni sul metodo di invecchiamento, elaborazione; simboli comunitari DOP/IGP; metodi di produzione; indicazioni su unità geografiche più piccole.
La sigla ℮ certifica la conformità degli imballaggi dei prodotti liquidi della Comunità Europea.